
Art.
1 - E' costituita una Associazione non riconosciuta sotto
la denominazione "ASSOCIAZIONE DERMATOLOGICA IONICA". L'Associazione
è apolitica, ha carattere volontario e non ha fini di lucro.
Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Catania, via
Vecchia Ognina n. 19 Per il perseguimento dei fini istituzionali
o per esigenze organizzative potranno essere istituite filiali
o sedi secondarie in Italia o all'estero.
Art. 3 - L'Associazione ha i seguenti scopi: - favorire,
incentivare, promuovere l'attività di studio e di ricerca scientifica
nel settore della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie
cutanee e veneree; - divulgare tali studi e ricerche mediante
la loro pubblicazione, in particolar modo su riviste scientifiche
e su siti internet nonché mediante la loro presentazione a Convegni
e Congressi scientifici, giornate di studio, seminari, conferenze,
incontri etc.; - promuovere, organizzare e/o gestire convegni,
conferenze, incontri, dibattiti, corsi di studio e seminari,
mirati allo studio ed alla prevenzione delle patologie in oggetto;
- partecipare a convegni, congressi, giornate di studio, seminari,
riunioni, anche al fine di presentare relazioni, studi, ricerche,
monografie e lavori scientifici in genere, a nome dell'Associazione
e/o dei suoi associati; - promuovere iniziative nel settore
dell'aggiornamento scientifico; - provvedere alla pubblicazione
di un periodico informativo da inviare a tutti i soci; - assumere
e mantenere contatti con analoghe associazioni di tutto il mondo.
L'Associazione, infine, potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
immobiliari, finanziarie, bancarie, necessarie od utili per
il conseguimento del fine associativo e potrà partecipare a
gare di appalti pubblici e privati. Il tutto nel rispetto e
nei limiti di cui alla normativa vigente.
Art. 4 - L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre
2050. Essa potrà essere sciolta dall'assemblea degli associati
fondatori a maggioranza.
Art. 5 - Sono organi dell'Associazione: a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo; c) l'Assemblea dei soci.
Art. 6 - Possono essere soci dell'Associazione cittadini
italiani o stranieri, residenti in Italia o all'estero. Potranno,
inoltre, essere soci altre Associazioni o Centri Studi o Enti
in genere, aventi attività e scopi analoghi.
Art. 7 - I soci saranno classificati in cinque distinte
categorie: A) SOCI FONDATORI; B) SOCI ONORARI; C) SOCI ORDINARI;
D) SOCI AGGREGATI; E) SOCI SOSTENITORI.
Art. 8 - L'ammissione dei soci avviene su domanda degli
interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei
nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni
decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
Art. 9 - L'appartenenza alla Associazione ha carattere
libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
Art. 10 - La qualifica di socio può venire meno per i
seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto
almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno; b) per delibera
di esclusione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi: - per
accertati motivi di incompatibilità; - per aver contravvenuto
alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri
motivi che comportino indegnità; all'uopo il Consiglio direttivo
procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione
della lista dei soci; c) per ritardato pagamento della quota
associativa per un tempo superiore ai tre mesi.
Art.
11 - L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo. L'assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno,
entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio precedente
e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Essa è validamente
costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno
la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, mentre
in seconda convocazione essa risulta validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 12 - All'assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria A) discutere o deliberare sul bilancio e
sulle relazioni del Consiglio Direttivo; B) eleggere i membri
del Consiglio Direttivo e tra questi il Presidente, il Vice
Presidente ed il Segretario; C) deliberare su ogni altro argomento
di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo; - in sede straordinaria D) deliberare sullo
scioglimento dell'Associazione; E) deliberare sulle proposte
di modifica dello statuto; F) deliberare sul trasferimento della
sede dell'Associazione; G) deliberare su ogni altro argomento
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri
nominati dalla assemblea ordinaria e scelti fra i soci fondatori.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione
in dipendenza della loro carica salvo il rimborso spese effettivamente
sostenute e debitamente documentate.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre
in unica convocazione, possibilmente una volta a semestre e
comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o quando lo richiedano due componenti. Il Consiglio è validamente
costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo
dell'Associazione al quale è demandato il compito di organizzare
tutte le attività e di prendere tutte le iniziative necessarie
per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può
avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di
studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non
soci. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra i propri
membri, un Responsabile Scientifico dell'Associazione, stabilendone
le competenze e le funzioni.
Art. 16 - Il Segretario provvede alla compilazione dei
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
provvede, altresì, all'organizzazione di tutte le iniziative
necessarie per il raggiungimento dei fini che l'Associazione
si propone.
Art. 17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
di fronte a terzi. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo
e l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le
sue funzioni, anche di rappresentante legale dell'Associazione,
vengono esercitate dal Vice Presidente. Il concreto esercizio
da parte del Vice Presidente dei poteri, anche di rappresentanza
legale, del Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento
di quest'ultimo.
Art. 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dalle quote sociali.
Art. 19 - Il rendiconto viene redatto entro il mese di
febbraio con riguardo all'anno solare precedente e viene approvato
dal Consiglio Direttivo e, quindi, dall'assemblea, entro il
mese di aprile. L'Associazione non può distribuire anche in
modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 20 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere
tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione,
sarà devoluta al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale,
costituito da un arbitro nominato da ciascuna delle parti e
da un altro, con qualifica di Presidente del Collegio, nominato
d'accordo dagli arbitri di parte e, in difetto, dal Presidente
del Tribunale di Catania. Le determinazioni del collegio arbitrale
saranno vincolanti per le parti.
Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.